LA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE O VENDITA sono il trasferimento della proprietà o di altro diritto ed il prezzo. Non occorre che il trasferimento sia contemporaneo alla conclusione del contratto: basta che esso sia possibile, come avviene, p. es., quando al momento della stipulazione la cosa non appartiene al venditore ovvero non esiste ancora, come nel caso di un raccolto agricolo (v. di cosa futura). Il prezzo deve esser costituito da una somma di danaro, poichè se il corrispondente fosse una cosa diversa, si avrebbe un contratto di permuta. Il venditore, oltre ad essere tenuto a far acquistare al compratore la proprietà della cosa quando l’acquisto non avvenga per effetto immediato del contratto, ha l’obbligo di consegnare la cosa e quello di garantire il compratore dall’evizione dai vizi della cosa. La garanzia dell’evizione tende a tutelare gli interessi del compratore che sia stato privato in tutto (evizione totale) o in parte (evizione parziale) del possesso della cosa in forza dei diritti spettanti ad un terzo. In caso di evizione totale il venditore è tenuto a restituire al venditore il prezzo pagato ed inoltre a rimborsargli le spese ed i pagamenti fatti per il contratto, le spese necessarie ed utili fatte per la cosa e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie, nonchè a corrispondergli il valore dei frutti restituiti al terzo. Se l’evizione è parziale, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, quando si debba ritenere che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario, altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo oltre al risarcimento del danno. La garanzia per i vizi è limitata a quei difetti che rendono la cosa inidonea all’uso a cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. La garanzia non è dovuta se al momento del contratto il compratore conosceva i difetti della cosa o se questi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Per effetto della garanzia, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto,che implica da parte del venditore la restituzione del prezzo ed il rimborso delle spese e di pagamenti fatti, ovvero la riduzione del prezzo. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. I vizi devono essere denunciati al venditore, sotto pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta.

Il vigente codice civile italiano prevede alcune forme particolari di compravendita immobiliare o vendita, tra le quali vanno ricordate le seguenti:  compravendita immobiliare o vendita a prova, subordinata alla prova della idoneità della cosa venduta; vendita su campione, in cui il venditore è tenuto a consegnare al compratore cose identiche al campione; vendita su tipo di campione in cui il venditore è tenuto a consegnare cose approssimativamente uguali al campione; v. con patto di riscatto, in cui il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo ed il rimborso delle spese; compravendita immobiliare o vendita  con riserva di dominio, contratto assai diffuso in relazione con lav. a rate dei beni durevoli (automobili, abitazioni, ecc.), in cui il venditore assume i rischi dal momento della consegna della cosa ma ne acquista la proprietà Solo col pagamento dell’ultima rata di prezzo divisione tranne che in alcuni specifici casi. Nel caso di concorso di discendenti, essi hanno l’obbligo di conferire alla massa da dividere le donazioni ricevute dal defunto (“collazione”)